STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA DALLE DOLOMITI AL GARDA”
Titolo I - Costituzione e scopi
Art. 1 - Denominazione-sede-durata.
1. L’associazione denominata “Associazione Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda”, costituita in data 31 maggio 1999, di seguito indicata anche come “associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Comano Terme (TN) all'indirizzo determinato con delibera del consiglio direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del territorio del Comune di Comano Terme non comporta modifica statutaria e in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal consiglio direttivo.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Trento, in particolare nel territorio dell’antica Judicaria Summa Laganensis e insiste sul territorio dei Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, San Lorenzo Dorsino, Stenico e Tenno. I confini convenzionali del territorio vengono fissati dai comuni che partecipano al progetto “Associazione Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda” regolato da apposita convenzione.
4. L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L’associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall’articolo 28 del presente statuto e dal Codice civile.
6. Il logo distintivo dell’associazione è dato da un albero con forma di conifera, in quattro colori.
Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”.
1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione dell’associazione diventerà quindi “Associazione Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda Associazione di Promozione Sociale”, in breve “Associazione Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda APS”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l’acronimo “APS” non potrà più essere utilizzato.
Art. 2 - Attività di interesse generale
1. L’associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività
di interesse generale di cui all’Art. 5, c. 1, lett. d), e), f), h), i), k), e z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L’associazione potrà altresì svolgere:
- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al consiglio direttivo;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente statuto, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.
4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’associazione potrà:
- associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.
Art. 3 - Finalità e attività.
1. L’associazione si ispira ai principi ed ai manifesti internazionali degli ecomusei, ai principi ed agli obiettivi
di Agenda 21, delle Convenzione delle Alpi e della Riserva della Biosfera UNESCO. Essa persegue gli obiettivi ecomuseali come definiti dalla normativa della Provincia Autonoma di Trento vigente. L’azione si estrinseca, principalmente, negli ambiti di seguito elencati:
L’azione si estrinseca, principalmente, negli ambiti di azione di seguito elencati:
- la tutela attiva del territorio e la protezione dell’ambiente naturale;
- la salvaguardia ed il sostegno della cultura tradizionale e dell’equilibrio virtuoso fra uomo e ambiente all’interno della biosfera;
- lo studio, la ricostruzione e la valorizzazione della memoria collettiva delle comunità della Judicaria;
- il rafforzamento di un senso di identità comune degli abitanti della Judicaria;
- l’educazione in materia ambientale, la formazione e l’informazione, la ricerca e la promozione di tematiche collegate al territorio;
- la valorizzazione di luoghi, elementi e prodotti naturali di particolare interesse;
- la valorizzazione della cultura materiale delle popolazioni agricole e delle opere degli artisti nativi o operanti
sul territorio;
- la predisposizione di itinerari di conoscenza del patrimonio naturale e storico-artistico, cui accedere sia con percorsi in autonomia che guidati;
- la possibilità di fruizione delle attrattive naturali e storico-artistiche per persone con disabilità e/o anziane e per i gruppi familiari, con la predisposizione di appositi percorsi;
- la promozione di un turismo sostenibile ed eco-compatibile che salvaguardi la qualità del territorio e quella della vita dei suoi abitanti;
- la collaborazione e la solidarietà internazionale verso le aree del mondo svantaggiate, dove promuovere iniziative di sviluppo sostenibile con il concorso e la crescita della popolazione locale.
Tutte le azioni vengono attuate con la massima attenzione per le realtà di volontariato del territorio ed in collaborazione diretta con gli enti locali aderenti. Di volta in volta, a seconda della specificità e della tematica, le azioni vengono programmate, condivise o messe a disposizione delle realtà economiche o di promozione culturale, turistica e sociale del territorio.
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riguardo al patrimonio storico-archeologico, etnografico e naturalistico del territorio e dei suoi dintorni, anche in collaborazione con altri enti;
b) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché pubblicazioni e materiale multimediale;
c) promuovere e organizzare attività didattico-divulgative dedicate al patrimonio locale o a tematiche correlate, rivolte a diversi target ed età (laboratori per le scuole, conferenze, corsi di formazione, etc.;
d) promuovere ed organizzare mostre temporanee e/o permanenti inerenti alle finalità dell’associazione;
e) promuovere attività agroecologiche di valorizzazione delle realtà agricole, della biodiversità e del paesaggio rurale;
f) collaborare con soggetti pubblici o privati per la raccolta, la valorizzazione e l’esposizione di particolari collezioni o lavorazioni legati al territorio e particolarmente rilevanti, anche attraverso l’istituzione di appositi siti museali;
g) pubblicare studi, ricerche, saggi, documenti e prodotti editoriali in genere, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, volti alla diffusione e alla promozione delle finalità e attività dell’associazione a livello territoriale, nazionale e internazionale;
h) gestire, come attività collaterali connesse ai percorsi ed ai siti ecomuseali, tutte le iniziative specifiche volte
a migliorare l’attività turistica, commerciale, artigianale anche con la realizzazione e la gestione di strutture ricettive di qualsiasi genere e pubblici esercizi, compresi agriturismi, nonché realizzare e gestire impianti per il turismo, la cultura, il tempo libero e le attività sportive;
i) recuperare, gestire e promuovere siti interesse storico o naturalistico in collaborazione con gli enti o soggetti proprietari;
l) organizzare attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle
quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
m) realizzare e curare la manutenzione di itinerari escursionistici e percorsi tematici opportunamente segnalati, in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni locali;
n) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni di carattere aggregativo, ricreativo, artistico e culturale, quali ad esempio feste, concerti, sagre, rassegne, celebrazioni, ricorrenze, video proiezioni, mostre e spettacoli, volte a valorizzare il patrimonio storico-ambientale, i saperi e i prodotti locali, nonché le iniziative e le produzioni artistiche di associazioni e cittadini;
o) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo informativo, quali ad esempio convegni, dibattiti, conferenze, dialoghi, seminari, tavole rotonde, su tematiche ed argomenti di particolare interesse per le finalità associative;
p) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;
q) recuperare, gestire e promuovere siti di interesse storico o naturalistico in collaborazione con gli enti o soggetti a vario titolo proprietari o gestori;
r) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 4 - Norme sull’ordinamento interno.
1. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
Art. 5 – Associati.
1. Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, condividendo le finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L’associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal consiglio direttivo.
5. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 6 - Procedura di ammissione.
1. Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall’assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La domanda di ammissione si intende presentata per iscritto anche qualora sia presentata attraverso l’utilizzo di appositi strumenti digitali specificatamente individuati dal consiglio direttivo, purché vengano rispettati i termini e le procedure indicate dai precedenti commi del presente articolo.
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati.
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati delle attività ed iniziative dell’associazione, e di parteciparvi.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) aggiornare i propri dati personali forniti al momento della domanda di adesione all’associazione;
d) versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal consiglio direttivo e nei termini previsti dal presente statuto.
4. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.
Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il consiglio direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il consiglio direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’appello sarà posto all’ordine del giorno alla prima assemblea utile. All’appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in assemblea.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art. 9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato.
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo.
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite.
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art. 11 - Organi dell’associazione.
1. Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato scientifico, qualora nominato;
d) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
e) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L’elezione degli organi dell’associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 - L’assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.
1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di 1 (uno) associato.
3. L’assemblea è convocata dal presidente dell’associazione, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il presidente deve provvedere alla convocazione dell’assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o pec, sms, Whatsapp o altro strumento telematico da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il presidente; nel caso in cui il segretario e il presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, conservato nella sede dell’associazione.
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.
1. È compito dell’assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal consiglio direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
g) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell’associazione;
h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.
2. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.
1. È compito dell’assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/20 dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei presenti.
Art. 15 - L’assemblea degli associati: regole di voto.
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
Art. 16 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica.
1. Il consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione ed è eletto dall’assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ed un numero massimo di 9 (nove) membri ed il numero di consiglieri è stabilito dall’assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
5. I membri del comitato direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per il loro ruolo. Nel caso di specifici incarichi affidati dal comitato ai singoli componenti, viene loro riconosciuto il solo rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute e delle eventuali spese anticipate documentate. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal presidente.
Art. 17 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.
1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il presidente deve provvedere alla convocazione del consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’assemblea.
5. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell’associazione.
Art. 18 - Competenze del consiglio direttivo.
1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli associati;
b) curare i rapporti con le pubbliche amministrazioni che partecipano al progetto ecomusuale;
c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
e) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) nominare le cariche di presidente e vicepresidente;
g) decidere sulle domande di adesione all’associazione e sull’esclusione degli associati;
h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
i) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
l) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
m) deliberare la convocazione dell’assemblea;
n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal presidente;
p) curare la tenuta dei libri sociali dell’associazione;
q) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
r) deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’associazione.
2. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art. 19 - Il presidente: poteri e durata in carica.
1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il presidente dell’associazione è nominato all’interno del consiglio direttivo.
3. La carica di presidente può essere revocata dal consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
5. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo;
d) convocare e presiedere l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.
1. La carica di consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
b) revoca da parte dell’assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’Art. 16, c.3 del presente statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente statuto.
2. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del consiglio direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 21 – Comitato scientifico.
1. Il comitato scientifico è un organo consultivo e di appoggio al consiglio direttivo. Qualora nominato, il comitato è formato da un massimo di 5 (cinque) membri eletti dal consiglio direttivo non necessariamente tra gli associati dell’associazione, e sarà composto da professionisti, esperti e soggetti detentori di conoscenze tecniche, storiche o scientifiche notevoli e rilevanti nei settori scientifici di particolare interesse per le finalità associative.
2. Il comitato scientifico rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il comitato Scientifico è un organo consultivo che può esprimere pareri non vincolanti circa:
a) le attività svolte dall’associazione;
b) i lavori prodotti o presentati e i progetti elaborati dall’associazione;
c) sull’indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell’attività svolte in genere dall’associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni di un membro del comitato scientifico, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova nomina da parte del consiglio direttivo.
Art. 22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.
1. L’organo di controllo, nominato ove previsto dalla legge o se ritenuto utile, è formato da un unico componente, eletto dall’assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’assemblea.
5. Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione.
Art. 23 - Competenze dell’organo di controllo.
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
d) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 24 – Organo di revisione.
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’assemblea.
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione.
Titolo V
I libri sociali
Art. 25 - Libri sociali e registri.
1. L’associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’associazione e sul bilancio di esercizio
Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.
1. Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 27 - Risorse economiche.
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art. 28 - Bilancio di esercizio.
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. A decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come
“Runts”), il bilancio di esercizio, dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS.
4. Oltre al bilancio l’associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.
Titolo VII
Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
1. Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente statuto.
2. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30 – Disposizioni transitorie.
1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
Art. 31 - Norme di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.